Aspetti giuridici dei messaggi subliminali (pubblicita’ occulta)

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Aspetti giuridici dei messaggi subliminali (pubblicita’ occulta)

LEGGI VIGENTI

In questa parte del sito si tratta un aspetto del problema che per la sua tecnicità non si può
pretendere di esaurire in pochi righi. Il tema, più diffusamente e doviziosamente trattato in tutti
i suoi aspetti formali è l’oggetto della tesi di laurea dal titolo “Aspetti giuridici dei messaggi
subliminali”. Questa tesi, che è all’origine di tutto il lavoro, è disponibile all’indirizzo
www.lyberner.com (o .it). Utilizzate il motore di ricerca con le parole “SUBLIMINALE,
GIURISPRUDENZA, LEGGI, ECC. ECC.”. Dovreste poter trovare il testo integrale sull’argomento. Ciò che
leggerete in questa parte è un estratto del suddetto lavoro. Ovviamente, benchè non sia stato
oggetto di una ricerca approfondita che ne aggiorni il contenuto in maniera radicale, possiamo
tranquillamnente affermare che nel panorama legislativo italiano non è intercorsa nessuna novità di
rilevo che stravolga la panoramica qui riportata. Ciò che era valido per la mia tesi nel 1998 è
valido tutt’ora. In caso qualcuno ritrovi qualcosa di inesatto o di non sufficientemente chiarito
può tranquillamente comunicarmi l’informativa all’indirizzo che trova nei Crediti. Iniziamo la
panoramica normativa con la descrizione delle principali fonti europee e nazionali che trattano
l’ambito delle tecniche subliminali. La direttiva europea “Televisioni senza frontiere”, recita:

Art. 10
1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente
distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari devono costituire eccezioni.
3. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità clandestina è vietata.

La Legge Mammì, non più in vigore, disponeva quanto segue:
Art. 15 comma 9
9. E’ vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.”
10. E’ vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei
minori, che inducano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.”

La legge Maccanico sul riordino del sistema radiotelevisivo che abroga la precedente legge Mammì e
tuttora in vigore, recita:
Art. 11
2. E’ vietata la pubblicità radiotelevisiva che proponga o evochi rappresentazioni
discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di
convinzioni religiose e ideali o induca comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza e
l’ambiente, o arrechi pregiudizio ai minorenni”
3. La pubblicità radiotelevisiva deve essere riconoscibile come tale e distinguersi con mezzi
ottici o acustici di evidente percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità deve essere
preceduta da u apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e
seguita da un altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non
possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da
conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.
4. La pubblicità radiotelevisiva non deve utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che
modifichino il volume audio della diffusione.”

La direttiva europea ha tutti i vizi delle leggi da essa discendenti. Risulta ambigua, priva di
riferimenti tecnici e di organismi di controllo, non rileva l’aspetto sanzionatorio, non chiarisce
le responsabilità ove si riscontri una violazione. Va però osservato che si tratta di una norma di
indirizzo che nelle intenzioni del Parlamento Europeo ha il compito di sensibilizzare gli organismi
legislativi nazionali. L’attivazione di norme comunitarie, d’altra parte, nella grande maggioranza
dei casi pone degli indirizzi ai quali ogni realtà deve uniformarsi senza snaturare le proprie
Costituzioni. Il nostro paese ha avuto, come si evidenzia nei frammenti normativi qui riportati un
atteggiamento confuso e altalenante. Ad un primo approccio che, pur conservando alcuni tratti di
inefficacia, era un passo (forse casuale) nella direzione giusta, è seguita la Maccanico che
ripristina un certa assonanza, per l’aspetto repressivo, con la direttiva europea.
Da rimarcare, però, che anche qui si è avuto un piccolo passo nella giusta direzione. Si è passati
da una dimensione tecnica puramente visiva, ottica, alla considerazione dell’aspetto audio. La
comprensione nella normativa di possibili abusi a mezzo volume audio è un passo in più delle leggi
che l’hanno preceduta.

Un ulteriore osservazione va fatta a riguardo della parte riguardante le cosidette tecniche cifrate.
A tal proposito sarebbe stata molto utile una specificazione per il divieto a riguardo. A parte la
difficoltà di considerare cifrato un messaggio prospettato mediante le tecniche subliminali (i
messaggi cifrati non si presentano ipso facto come messaggi nascosti, mentre i messaggi subliminali
sì), sarebbe particolarmente illuminante scoprire la ratio di questo divieto, e se c’è stata una
intenzione di integrare il divieto sul subliminale con una ulteriore specificazione tecnica che,
ammettimolo, non crediamo nelle possibilità del Parlamento. In ogni caso restano gran parte delle
critiche mosse sia all’impostazione commerciale (totalmente ignorata) e alle carenze strutturali che
di fatto inficiano l’efficacia della legge. Passiamo ora all’esame delle tracce in altre norme che
regolamentano campi particolari. Riscontreremo come la disomogeneità e il caos interpretativo, al
pari del sonno della ragione abbiano generato dei mostri. Questa sezione è dedicata a tutti i
provvedimenti attualmente in vigore che recano disposizioni discendenti dall’art. 15 comma 9 della
legge 233/90 (Mammì) e della successiva Maccanico.

dlt 25/01/1992 n. 00000074
PUBBLICITÀ
Art. 4 Trasparenza della Pubblicità.
1. la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a
mazze stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con, modalità
grafiche di evidente percezione.
2. I termini <>, <> e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla
precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni il riferimento sintetico al
contenuto ed alle modalità della garanzia offerta, deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un
testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni
medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Il decreto attua la normativa europea contro la pubblicità ingannevole. E’ il primo atto normativo
che, ispirato dal political correct deal europeo, pone al centro della tutela non le industrie
produttive ma il cittadino consumatore. Si tratta di una atto che arriva dopo un vuoto durato
diversi anni e che ha suscitato numerose critiche per l’approccio tutelare nei confronti delle
realtà produttive a discapito degli individui consumatori. Diverse critiche si possono muovere anche
a questa impostazione. A prescindere dalla erroneità della fonte, il Ministero delle poste e
telecomunicazioni, si dovrebbe spiegare che cosa sia un messaggio subliminale, sotto quali forme è
possibile trovarlo e perché lo si deve vietare, ricordando che l’art. 21 Cost. tutela ogni forma
espressiva. Ultima , ma non l’ultima, ad ogni proibizione si accompagnano, come già detto, delle
sanzioni. Nella lettera della legge non si trovano gli estremi per provvedere, una volta attribuite
le responsabilità del caso, alle punizioni, sia economiche, sia penali.

dm 09/12/1993 n. 00000581 [MOD] POSTE E TELECOMUNICAZIONI
PUBBLICITA’
Art. 13. Norme in materia di comunicazioni promozionali.
1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 10 dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
applicano, in quanto compatibili a tutte le forme di comunicazione considerate nell’art. 12 del
presente regolamento. Ad esse si applicano altresì il divieto di pubblicità subliminale e le altre
disposizioni dettate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
2. Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all’art.
7.
3. Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del
programma mediante la scritta <> per tutta la loro durata.

Qui abbiamo un riferimento indiretto. Ancora una volta il legislatore, di fronte alla proibizione di
tecniche subliminali, sceglie di non approfondire il problema. Come già nella legge Mammì (che pure
ha il merito di avere esteso la proibizione a tutte le trasmissioni radiotelevisive e stampa
contrariamente alla direttiva europea “Televisioni senza frontiere” che limitava tale rigore solo
alle comunicazioni commerciali) si traspone il divieto senza nemmeno cambiare la forma o l’ordine
dei termini utilizzati. Alla Mammì seguirà poi la legge Maccanico sul riordino dell’emittenza radio
e tivù, che ripristinerà il limite esclusivamente in funzione commerciale.

dl 17/05/1996 n. 00000266
ELEZIONI
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
EDITORIA E GIORNALI
Art. 3. Pubblicità elettorale.
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno
precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che
contenga l’esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico,
al contrassegno del soggetto politico ed all’appartenenza del soggetto politico ad una
determinata forza politica.
2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti
prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di
suggestione dirette a promuovere un’immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della
persona.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella
concessionaria pubblica.
4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo
distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l’apposita scritta < elettorale>>.

dm 13/07/1995 n. 00000385 [MOD]
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Decreto Ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 218). —
Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex.
Art. 3. Ingannevolezza.
1. I servizi audiotex e videotex non devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o
prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e non devono indurre in errore
l’utente a causa di omissioni, ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente
riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o
circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di
ventiquattro ore, i servizi audiotex e videotex devono contenere anche l’indicazione della
data e dell’ora a cui risale l’aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite. é
escluso da questo obbligo di aggiornamento l’eventuale indice delle informazioni o
prestazioni presenti sul servizio videotex.
2. I servizi audiotex e videotex non devono essere di tipo tale da indurre in errore circa il
contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla
unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni fornite e alla semplicità o
complessità dei messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere
pause che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di accesso e consultazione. I
servizi, che offrono all’utente la possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono
essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità di ottenere il premio o il
vantaggio o l’ammontare del valore di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata
telefonica.
3. I servizi audiotex e videotex non devono contenere messaggi subliminali.

La prova che la moratoria contro i messaggi subliminali è stata affrontata in maniera frammentata ed
inorganica la abbiamo con queste ultime due leggi. Il primo rilievo che si deve porre è la mancanza
di omogeneità terminologica. Il termine suggestivo ed il termine subliminale, anche se vengono
utilizzati con disinvoltura tanto da arrivare a parlare di suggestioni subliminali, hanno in
psicologia due significati molto diversi. Il comma 2 dell’art. 3 della legge 96 n. 266 intende
proibire un tipo di impiego di tecniche suggestive volto alla esclusiva denigrazione
dell’avversario. Ritenendo non soltanto lecita, ma indispensabile per lo sviluppo della democrazia
la possibilità di influenzare il proprio territorio elettorale con argomentazioni di programma o
ideologiche, la legge così come è congegnata pone quest’arma tra quelle utilizzabili. Quello che è
interessante è osservare che qui è proibita una serie di comportamenti che contenutisticamente non
sono dissimili dal normale confronto politico (denigrare l’avversario), ma che metodologicamente si
attuano mediante “tecniche di suggestione” e si riconoscono come “dirette a promuovere un’immagine
negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona”.

Il pleonasmo giuridico è evidente. Come si potrebbe ipotizzare un attacco politico nei confronti di
qualcuno e contemporaneamente ledere i suoi diritti soggettivi? Indubbiamente la ratio del comma è
l’uso di tecniche di suggestione, ovvero l’uso di tecniche che sfuggono alla consuetudine
comunicativa e si caratterizzano per la loro atipicità percettiva. Va da sè che le consuete forme di
espressione, quelle percepibili e valutabili senza particolari problemi, sono già sufficientemente
regolamentate. Allora non resta che applicare la legge su un campo che non ha gli stessi mezzi
espressivi: le tecniche subliminali. Ma anche qui si denotano le stesse mancanze ereditate dalla
legge dlt 74/92, ovvero mancanza di specificità, di controllo, di sanzione e quant’altro, ovvero il
peccato originale che possiamo far risalire alla direttiva europea. Di contro la normativa dm 385/95
utilizza consapevolmente il termine subliminale nell’articolo 3, comma 3. L’articolo tratta del
problema dell’ingannevolezza e la presenza della specifica proibizione antisubliminale proprio sotto
questa titolazione. Qui si evidenzia il paradosso più macroscopico, tra le intenzioni del
legislatore e la matrice del comportamento che egli attua.

Se nella legge Maccanico, madre di tutte le leggine, si riserva questo particolare tipo di
proibizione esclusivamente alle comunicazioni commerciali, non ha senso estendere tale divieto ad
ogni comunicazione trasmissibile via audiotext e videotext, ove la tendenza è, sì quella di
accorpare degli operatori economici per l’offerta di servizi di diversa natura, in altre parola un
canale di comunicazione tipicamente commerciale come può essere Mediavideo, ma che non si esime
dall’offrire servizi anche a titolo gratuito (vedi ad esempio Televideo Rai). O si proibisce la
diffusione di emissioni subliminali di fatto o si restringe esplicitamente tale moratoria alla
comunicazione commerciale. Fare dei distinguo in base al mezzo utilizzato risulta essere quantomeno
incongruo, oltre che illegale. In ultima analisi, ripetendo che una serie di input possono essere
dati ma lo svilutto del discorso occhiegga da dietro le quinte, la panormanica sulle nostre leggi a
tutela dai messaggi subliminali fa emergere il nodo in tutta la sua inestricabilità: o si taglia il
tutto ovvero si proibisce, si destrive e si sanziona nei dettagli il messaggio subliminale ( con un
diverso aggancio costituzionale ), o si sceglie di premetterne la diffusione, rifdconcoscendo a
questo attributo o mezzo di comunciazione la pari dignità con tutte le altre forme (il dialetto, la
comunicazione radiotelevisiva, testuale ed ipertestuale, e quant’altro). Purtroppo non essendoci
sensibilità sul problema, chi fa ed emette messaggi subliminali, allo stato attale, non potrà mai
essere condannato per quello che lo stesso Stato non ha ben capito che reato è.

ALCUNI TRA I PROVVEDIMENTI SIGNIFICATIVI DEL GARANTE PER L’EDITORIA:

GARED 14/03/1995 [MOD]
ELEZIONI-POSTE E TELECOMUNICAZIONI-ENTI LOCALI-ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
Radiodiffusione sonora e televisiva.-Sezione II-Pubblicità elettorale.
Art. 10.
Divieto di pubblicità elettorale.
1. Si considerano, oltre agli spot pubblicitari, trasmissioni pubblicitarie vietate ai
sensi dell’art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81:
a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene
artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni
informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un’adeguata — ancorché succinta —
presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche;
b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di
suggestione indicate sotto la lettera a) per dare esclusivamente un’immagine negativa dei
competitori.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei
movimenti politici.
3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l’emittente titolare di
testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del
tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
4. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per
la radiodiffusione e l’editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
territorialmente competente per il luogo ove ha sede l’emittente, le indicazioni al riguardo
necessarie.

GARED 18/04/1996
ELEZIONI-ENTI LOCALI-POSTE E TELECOMUNICAZIONI-RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA-Sezione
II-Pubblicità elettorale.
Art. 12.
Limiti della pubblicità elettorale.
1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false
e di tecniche di suggestione volte a promuovere un’immagine negativa dei competitori, il
messaggio pubblicitario elettorale può recare solo l’esposizione di elementi oggettivi attinenti
alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed
all’appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Gli spot elettorali non
sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.
2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di
pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

GARED 07/05/1996
ELEZION-REGIONI-EDITORIA E GIORNALI-STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA-Sezione II-Pubblicità elettorale.

Art. 5.
Limiti della pubblicità elettorale.
1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false
e di tecniche di suggestione volte a promuovere un’immagine negativa dei competitori, il
messaggio pubblicitario elettorale può recare soltanto l’esposizione di elementi oggettivi
attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed
all’appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.
2. Le inserzioni di pubblicità elettorale sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri
messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta <> ed
indicare il loro autore.

Art. 12.
1. Fermo il generale divieto di slogan denigratori, di prospettazioni informative false
e di tecniche di suggestione volte a promuovere un’immagine negativa dei competitori, il
messaggio pubblicitario elettorale può recare solo l’esposizione di elementi oggettivi attinenti
alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed
all’appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Gli spot elettorali non
sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.
2. Gli spazi degli spot elettorali debbono essere distinti da quelli dei messaggi di
pubblicità commerciale ai quali non debbono essere accostati.

Questi provvedimenti del Garante per l’editoria hanno il solo scopo di illustrare come anche il
Primo Referente che si incontra nel protocollo procedurale a garanzia del rispetto della leale
concorrenza, si limiti ad applicare la lettera della legge senza interferire con il normale
andamento legiferativo del parlamento. Il rigoroso rispetto delle reciproche attività può essere
considerata una scusante valida in caso di accavallamenti o conflitti di competenza, ma a nostro
avviso qui ci sono gli estremi perché il Garante approfondisca d’ufficio un fenomeno che in ultima
analisi non risulta di sua esclusiva competenza. La presenza, fra i suoi compiti, dell’obbligo di
sentenziare su un reato che abbiamo visto possedere gli estremi, nella natura del diritto che lede,
per una attribuzione punitiva anche di tipo penale, dovrebbe quantomeno far riflettere sulle
conseguenze dell’attuale errata impostazione di merito.

Dott. Massimo Nicolino

tratto da www.subliminale.it

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